Non avere un conto bancario cointestato non costituisce alcun ostacolo giuridico al visto partner. La regulation 1.15A(3)(a) e la regulation 1.09A valutano soltanto «qualsiasi» forma di messa in comune delle risorse finanziarie e «la base di qualsiasi» ripartizione delle spese quotidiane della casa, insieme a tutte le circostanze della relazione; l’aspetto finanziario può quindi essere documentato con transazioni, pagamenti dell’affitto e delle utenze effettuati da una sola parte, beni o debiti condivisi e statutory declaration esplicative.
Questa lettura attenta del testo normativo è precisamente ciò su cui Negin Safaei, migration agent in Australia con MARA 1791573, insiste nei casi di visto partner: la legge non fornisce un elenco di documenti obbligatori, ma chiede al decision maker di valutare in modo complessivo «tutte le circostanze della relazione».
Il punto chiave è che l’aspetto finanziario è solo uno dei quattro profili di valutazione: finanziario, domestico, sociale e natura dell’impegno reciproco. Il documento procedurale del Department rilasciato tramite FOI relativo alle subclass 820/801 chiarisce che il decision maker deve rivolgere la propria attenzione ai quattro elementi previsti dalle regulations 1.15A e 1.09A, ma ciò non significa che, se il richiedente non ha fornito prove su tutti e quattro i profili, debba necessariamente richiederle. In altre parole, la valutazione non è una checklist documento per documento.
Anche l’idea secondo cui «se tutte le spese ricadono su una sola persona, la relazione non ha natura di partner» non rispecchia correttamente la posizione giuridica. Né la section 5F, né la regulation 1.15A, né la regulation 1.09A richiedono un contributo finanziario reciproco o paritario. Un assetto a reddito unico — ad esempio quando una parte è l’unica fonte di reddito, oppure sostiene economicamente l’altra durante un periodo di disoccupazione o di studio — non è incompatibile con l’esistenza di una relazione coniugale o de facto: ciò che viene valutato è l’interdipendenza finanziaria e l’impegno condiviso, non l’uguaglianza delle quote.
In pratica, la via migliore è spiegare con chiarezza gli assetti finanziari nello statement o nella statutory declaration: chi sostiene quale spesa e su quale base. Un’eventuale debolezza sul profilo finanziario può essere compensata da una spiegazione ragionevole e dalla solidità degli altri tre profili. Al contrario, la mera «esistenza» di un conto cointestato, senza reale movimentazione, ha scarso valore probatorio. Per la relazione de facto, inoltre, si applica di norma il requisito dei 12 mesi di relazione, salvo registrazione della relazione negli Stati che lo consentono o in presenza di circostanze particolari. Per un riferimento preciso, il testo autentico del Migration Regulations 1994 (regulations 1.15A e 1.09A) è consultabile su legislation.gov.au.
Se i vostri assetti finanziari non corrispondono al modello consueto del «conto cointestato», non c’è motivo di preoccuparsi: c’è motivo di spiegare bene. Per un esame personalizzato del vostro caso e per organizzare una documentazione che mostri con chiarezza la realtà della vostra relazione, parlatene con Negin Safaei e affrontate con serenità il passo successivo.
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This answer reflects the law and policy as verified on September 29, 2026. Immigration rules change frequently — confirm the current position before acting.
Mrs. Negin Safaee وکیل مهاجرت استرالیا 1791573
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